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Quadrilinguismo, rispetto delle minoranze latine, italianità sono tematiche culturali che si intrecciano e animano le discussioni negli ultimi due decenni del XX secolo. Il censimento federale del 1980 rivela un calo allarmante del romancio e Martin Bundi chiede in Parlamento (1985) una modifica dell’articolo 116 della Costituzione federale per tutelare meglio la quarta lingua nazionale. La sua mozione avvia una vasta riflessione sui rimedi possibili: un programma di ricerca del Fondo nazionale (PNR 21 Pluralisme culturel et identité nationale) indaga la mobilità e i cambiamenti di società; un rapporto chiesto dal Dipartimento federale dell’interno analizza le realtà linguistiche del Paese (Quadrilinguismo svizzero: presente e futuro, Berna, agosto 1989) e propone delle varianti per il nuovo articolo costituzionale sulle lingue. Il Parlamento, tormentato dai problemi di ‘comprensione’ tra regioni linguistiche suscitato dal no allo Spazio economico europeo -SEE (1992), ne dibatte e decide; il popolo accetta l’articolo a larga maggioranza nel 1996. Con la revisione totale della Costituzione del 1999 il testo sarà ritoccato e diverrà l’attuale articolo 70, che sancisce il quadrilinguismo e il sostegno alle lingue romancia e italiana. Con questo passo determinante si era ottenuta la base legale per avviare l’elaborazione della legge d’applicazione: la legge sulle lingue nazionali e la comprensione; la sua elaborazione sarà ultimata nel 2007 e l’entrata in vigore seguirà il 1° gennaio 2010.
Superato il periodo rivendicativo della ‘difesa etnica del Ticino’ (Locarnini 1955 e 1964), superati i temi di difesa dell’italianità minacciata dalla germanizzazione e avviata l’affermazione di una nuova apertura (Identità in cammino 1986; Ticino regione aperta (1990), Coscienza Svizzera accompagna puntualmente le riflessioni sul nuovo articolo costituzionale e il lungo dibattito parlamentare (1990-1996). Frequenti anche le iniziative sul terreno, in Ticino e nei Grigioni, coinvolgendo i giovani e la scuola.
Costituzione federale del 1999 (RS 101)
Art. 18Libertà di lingua
La libertà di lingua è garantita.
Art. 70Lingue
1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.
2 I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.
3 La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.
4 La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali.
5 La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.
Multiculturalità, barriere linguistiche, inter-comprensione, mobilità e scambi, vitalità dell'italianità in Svizzera, ruolo dello Stato e della scuola. Sono alcuni dei temi che fanno da sfondo al dibattito.
“Non sono di qui, ma …” la postura del dialogo con il pubblico è dichiarata d’entrata. I temi ruotano attorno al "fossato" tra Svizzera romanda e tedesca, alle incomprensioni vere o presunte tra le due comunità e agli stereotipi che le accompagnano.
Forum Helveticum
Nella Tenda delle lingue continua il dibattito sulla politica delle lingue in Svizzera.
Rassegna ed esposizione
Dibattito sul plurilinguismo
Tenda delle lingue in cammino - Rilancio dibattito sulle lingue
Dibattito con Stefano Bolla (Aspetti normativi, limiti coercitivi in materia di libertà e tutela linguistica), Guido Locarnini (Equilibri politici e aspetti linguistici in Svizzera: tendenze, rischi e scenari) e Sandro Bianconi (Aspetti linguistici, evoluzioni e tendenze).
Atti del pubblico incontro del 12 marzo 1990 a Lugano
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